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L'art. 10, legge 14 febbraio 1958, n. 138, in materia Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto viaggiatori, dispone che le aziende esercenti devono affiggere i turni di servizio negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi e nelle officine in modo che il personale ne possa prendere conoscenza. Per il CCNL autoferrotranvieri, l'art. 3, CCNL 23.7.76, Testo coordinato, art. 3, pag. 6, si limita a prevedere che sui ritmi e turni di lavoro tra le aziende e le RSU/RSA si svolge un preventivo e periodico esame (esame congiunto); l'art 8, Accordo nazionale 25.7.1997, Testo coordinato, art. 11, pag. 64, dispone che nella redazione dei turni di lavoro aziendali, elaborati in conformità con la normativa contrattuale e legislativa vigente, la rotazione dei lavoratori deve avvenire in maniera equilibrata, tale da evitare, se non sporadicamente, fessi e picchi della prestazione lavorativa in capo allo stesso lavoratore. A tal fine, le parti a livello aziendale effettueranno esami congiunti preventivi e periodici ai sensi del citato art. 3 ed ogni qualvolta, su richiesta anche di una sola parte, si ritenga necessario, attivando, in caso di controversia, le procedure di conciliazione raffreddamento. Per il CCNL noleggio autobus, l'art. 10, CCNL 3 luglio 1996, si limita ad affermare, al punto 5), che l'azienda, nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, tali turni siano coordinato in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso. Voci correlate: Area aziendale, Comunicazione dei turni di lavoro, Rotazione turni di lavoro, Vestizione dei turni di servizio.

turni di servizio del personale viaggiante





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