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Ai sensi dell'art. 2120 c.c., comma 8, lettera b), l'acquisto della prima casa d'abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, dà diritto all'anticipazione del TFR. La Corte costituzionale, con sentenza n. 142 del 5 aprile 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui - richiedendosi come esclusivo presupposto per il diritto all'anticipazione il già verificato acquisto dell'abitazione documentato con atto notarile - non prevede la concessione dell'anticipazione anche nella ipotesi che l'acquisto non sia definitivo (in itinere). Di conseguenza, è consentito l'utilizzo di mezzi diversi dall'atto notarile che dimostrino l'attendibile idoneità al raggiungimento del fine dell'acquisto della prima casa d'abitazione. Voci correlate: Trattamento di fine rapporto (T.F.R.), Regolamento per la concessione dell'anticipazione del TFR.

 

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