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Ai sensi dell'art. 2120 c.c.,
comma 8, lettera b), l'acquisto della prima casa d'abitazione per sé o per i
figli, documentato con atto notarile, dà diritto all'anticipazione del TFR. La
Corte costituzionale, con sentenza n. 142 del 5 aprile 1991, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui - richiedendosi
come esclusivo presupposto per il diritto all'anticipazione il già verificato
acquisto dell'abitazione documentato con atto notarile - non prevede la
concessione dell'anticipazione anche nella ipotesi che l'acquisto non sia
definitivo (in itinere). Di conseguenza, è consentito l'utilizzo di mezzi
diversi dall'atto notarile che dimostrino l'attendibile idoneità al
raggiungimento del fine dell'acquisto della prima casa d'abitazione. Voci
correlate: Trattamento di fine rapporto (T.F.R.), Regolamento per la
concessione dell'anticipazione del TFR.
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acquisto
prima casa
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