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Accodi stipulati direttamente
dalla Confederazioni sindacali e datoriali, volti a regolamentare singoli
istituti, per i quali le parti contraenti ritengono utile apprestare una
disciplina uniforme per una pluralità di categorie di lavoratori. Secondo la
suprema Corte di Cassazione (Sezione Lavoro n. 12271 del 20 agosto 2003) gli
accordi interconfederali devono essere interpretati, oltre che secondo il criterio
logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., anche sulla base del principio di
coerenza con l'ordinamento statale. Ciò comporta la necessità che gli accordi
interconfederali siano letti in coerenza con gli istituti legali su cui vengono
ad incidere, con il consequenziale rifiuto d'opzioni, dirette a contraddirne le
relative discipline ed a porsi in contrasto con norme inderogabili volte a
tutelare interessi indisponibili. Vedi: Accordo
interconfederale 15 aprile 2009 per l'attuazione dell'accordo quadro sulla
riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009.
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accordi
interconfederali
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