|
Tributo indiretto che grava su
determinati prodotti energetici o di origine alcolica disciplinato dal Decreto
Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A seconda dei casi, l'imposta può essere
dovuta al momento della fabbricazione o della importazione oppure a quello
dell'immissione al consumo. In Italia le
accise più importanti sono quelle relative agli oli minerali (derivati dal
petrolio, benzina e gasolio), agli alcolici e ai tabacchi. L'accisa grava sulla
quantità dei beni prodotti, a differenza dell'IVA che incide sul valore, e si
esprime in termini d'aliquote che sono rapportate all'unità di misura del
prodotto (l'IVA è espressa in percentuale del valore del prodotto). L'aliquota
d'accisa per il gasolio per autotrazione è pari a 423 euro ogni mille litri di
prodotto. Per le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale
e locale è prevista una riduzione di 12,78609 euro da chiedere ai competenti
uffici dell'Agenzia delle Dogane mediante presentazione di apposita
dichiarazione attestante i consumi di gasolio effettuati nell'anno precedente
(cfr. circolare associativa n. 24/2008). L'agevolazione è utilizzabile in
compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 entro l'anno solare in cui sorto
il relativo diritto di credito, ossia decorsi 60 giorni dalla data di
ricevimento della dichiarazione da parte dell'ufficio senza che sia intervenuto
un provvedimento di diniego. Eventuali eccedenze non compensate entro tale
temrine devono essere chieste a rimborso mediante apposita istanza da
presentare all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate entro i primi sei
mesi dell'anno successivo. L'agevolazione non rileva ai fini della
determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Si
segnala, inoltre, che per l'anno 2007 è altresì riconosciuta alle imprese di
trasporto di persone sopra indicate un'ulteriore riduzione dell'accisa pari a 7
euro ogni mille litri di gasolio consumato nel periodo 1° giugno - 31 dicembre
2007 (cfr. circolare associativa n. 126/2008). Si consulti il D.M. 11 aprile
2008 con il quale sono state fisdsate Modalità di erogazione e ripartizione
alle Regioni a statuto ordinario della quota di accisa ai sensi dell'art. 1,
commi 298 e 299, della legge 244/2007 (finaziaria 2008). Voce correlata:
Gasolio.
|
accisa
|