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Tributo indiretto che grava su determinati prodotti energetici o di origine alcolica disciplinato dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A seconda dei casi, l'imposta può essere dovuta al momento della fabbricazione o della importazione oppure a quello dell'immissione al consumo.  In Italia le accise più importanti sono quelle relative agli oli minerali (derivati dal petrolio, benzina e gasolio), agli alcolici e ai tabacchi. L'accisa grava sulla quantità dei beni prodotti, a differenza dell'IVA che incide sul valore, e si esprime in termini d'aliquote che sono rapportate all'unità di misura del prodotto (l'IVA è espressa in percentuale del valore del prodotto). L'aliquota d'accisa per il gasolio per autotrazione è pari a 423 euro ogni mille litri di prodotto. Per le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale è prevista una riduzione di 12,78609 euro da chiedere ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane mediante presentazione di apposita dichiarazione attestante i consumi di gasolio effettuati nell'anno precedente (cfr. circolare associativa n. 24/2008). L'agevolazione è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 entro l'anno solare in cui sorto il relativo diritto di credito, ossia decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte dell'ufficio senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego. Eventuali eccedenze non compensate entro tale temrine devono essere chieste a rimborso mediante apposita istanza da presentare all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate entro i primi sei mesi dell'anno successivo. L'agevolazione non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Si segnala, inoltre, che per l'anno 2007 è altresì riconosciuta alle imprese di trasporto di persone sopra indicate un'ulteriore riduzione dell'accisa pari a 7 euro ogni mille litri di gasolio consumato nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2007 (cfr. circolare associativa n. 126/2008). Si consulti il D.M. 11 aprile 2008 con il quale sono state fisdsate Modalità di erogazione e ripartizione alle Regioni a statuto ordinario della quota di accisa ai sensi dell'art. 1, commi 298 e 299, della legge 244/2007 (finaziaria 2008). Voce correlata: Gasolio.

 

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