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Il D.M. 23 febbraio 1999, n. 88 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante il regolamento relativo alle norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, stabilisce i «requisiti fisici speciali per l'ammissione e la revisione per il personale addetto alla guida d'autoveicoli in servizio pubblico». Per l'ammissione in servizio, per qualunque titolo e modalità d'assunzione, è necessario il possesso da parte dei candidati di sana e robusta costituzione, dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, nonché dei requisiti fisici speciali prescritti per l'ammissione in servizio con riferimento al profilo relativo al posto medesimo. Il decreto detta le norme relative ai «criteri e modalità per il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto alle omissis.. filobus ed autolinee». Oltre a rendere più severi gli accertamenti medici e ad innalzare la soglia minima dei parametri fisici per l'ammissione in servizio, sono ridefinite le cadenze con cui accertare, a seguito di visite d'ammissione e di revisione, se i conducenti già in servizio sono ancora in possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali necessari per svolgere la loro mansione. In occasione di queste visite di revisione, i requisiti fisici richiesti sono quelli previsti dal Codice della strada. Le visite vanno eseguite prioritariamente a cura della Direzione Sanità delle Ferrovie dello Stato e delle sue dipendenze periferiche. Le visite finalizzate all'accertamento dell'inidoneità completa a qualsiasi mansione sono effettuate dai medesimi organi, attraverso un collegio di tre sanitari. L'interessato può richiedere, tramite l'azienda, entro trenta giorni dalla notifica dell'esito della visita medica da parte della stessa, un giudizio d'appello cui è delegata la sede centrale della direzione sanità delle Ferrovie dello Stato; se l'appello si riferisce alla visita d'Accertamento d'idoneità fisica il giudizio è emesso da un collegio costituito da tre medici della predetta direzione. L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di propria fiducia, assumendone il relativo onere. Voci correlate: Visite mediche di controllo, Requisiti fisici per i conducenti.

 

accertamento
requisiti fisici 






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