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Il D.M. 23 febbraio 1999, n. 88
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante il regolamento
relativo alle norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità
fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753,
stabilisce i «requisiti fisici speciali per l'ammissione e la revisione per il
personale addetto alla guida d'autoveicoli in servizio pubblico». Per
l'ammissione in servizio, per qualunque titolo e modalità d'assunzione, è
necessario il possesso da parte dei candidati di sana e robusta costituzione,
dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare le
mansioni inerenti al posto cui aspirano, nonché dei requisiti fisici speciali
prescritti per l'ammissione in servizio con riferimento al profilo relativo al
posto medesimo. Il decreto detta le norme relative ai «criteri e modalità per
il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto
alle omissis.. filobus ed autolinee». Oltre a rendere più severi gli
accertamenti medici e ad innalzare la soglia minima dei parametri fisici per
l'ammissione in servizio, sono ridefinite le cadenze con cui accertare, a
seguito di visite d'ammissione e di revisione, se i conducenti già in servizio
sono ancora in possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali
necessari per svolgere la loro mansione. In occasione di queste visite di
revisione, i requisiti fisici richiesti sono quelli previsti dal Codice della
strada. Le visite vanno eseguite prioritariamente a cura della Direzione Sanità
delle Ferrovie dello Stato e delle sue dipendenze periferiche. Le visite
finalizzate all'accertamento dell'inidoneità completa a qualsiasi mansione sono
effettuate dai medesimi organi, attraverso un collegio di tre sanitari.
L'interessato può richiedere, tramite l'azienda, entro trenta giorni dalla
notifica dell'esito della visita medica da parte della stessa, un giudizio
d'appello cui è delegata la sede centrale della direzione sanità delle Ferrovie
dello Stato; se l'appello si riferisce alla visita d'Accertamento d'idoneità
fisica il giudizio è emesso da un collegio costituito da tre medici della
predetta direzione. L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di
propria fiducia, assumendone il relativo onere. Voci correlate: Visite mediche
di controllo, Requisiti fisici per i conducenti.
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accertamento
requisiti fisici
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