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Gli accertamenti ispettivi in
materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di
lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di
constatata regolarità. Nei casi d'attestata regolarità ovvero di
regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli
adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori
alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di
contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da
comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a
denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e
documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale d'accertamento,
nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro (ora
Direzione provinciale del lavoro) in materia previdenziale e assicurativa. I
funzionari preposti all'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo
in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave (art. 3, comma 20, L.
335/95).
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accertamenti
ispettivi
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