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L'abrogazione produce la
cessazione dell'efficacia della norma giuridica o di un atto di valore
legislativo. Essa si realizza: in modo espresso, quando avviene per effetto di
una dichiarazione del legislatore; in modo tacito; quando non c'è una
dichiarazione espressa, ma comportamenti che fanno supporre la volontà di
abrogare una legge o di sostituirla con un'altra. Ciò avviene: quando il
legislatore emana una nuova disposizione legislativa incompatibile con quella
precedente (principio della lex posterior derogat priori) ovvero quando la
nuova legge interviene a regolare una materia già precedentemente regolata; per
effetto di referendum abrogativo di legge; per effetto di cause intrinseche che
ricorrono quando la legge è emanata solo per un certo periodo di tempo o in
particolari circostanze (cd. leggi eccezionali).
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abrogazione
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