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Per il CCNL autoferrotranvieri
trova applicazione l'art. 20/B, CCNL 23.7.1976, Testo coordinato, art. 26, pag.
76. Per il personale impiegatizio, compete: a) il rimborso delle spese di
viaggio in prima classe; b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei
limiti della normalità, quando la durata della trasferta obblighi l'impiegato
ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese sostenute
per l'espletamento della missione, purché siano autorizzate e comprovate; d)
un'indennità di trasferta pari al 30% di 1/25 della retribuzione tabellare. Per
il personale viaggiante l'indennità di trasferta è dovuta 1) al personale
viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale. Sono
considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla
residenza del lavoratore, nonché i servizi che si ripetono consecutivamente per
due o per più settimane e che non consentono al lavoratore nell'ambito di ogni
turno di consumare il pasto nelle stesse località; 2) al personale viaggiante
addetto a servizi di noleggio in genere; 3) al personale viaggiante che
effettui l'intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120
chilometri, calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se
la linea è costituita da più atti di concessione; 4) al lavoratore non
viaggiante inviato a prestare la sua opera fuori residenza. La trasferta ridotta
ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui ai numeri 1, 2, 3
e 4 quando l'assenza, limitatamente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore
ma superiore a 4, purché detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè
tra le ore 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19,00 e le 22 per il
secondo pasto. L'assenza dalla residenza è calcolata dall'orario di partenza
dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso. L'indennità di trasferta
è composta di tre frazioni di importo uguale: nella misura intera per assenza
dalla residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24; nella misura di due
frazioni (2/3) per assenza dalla residenza superiore a ore 14 e fino a ore 21;
nella misura di una frazione (1/3) per assenza dalla residenza superiore a ore
7 e fino a ore 14. Gli importi sono determinati da specifici Accordi nazionali
in cifra fissa. Per il pernottamento: qualora il personale usufruisca di un
idoneo alloggio assicuratogli dall'azienda, l'indennità di trasferta è ridotta
di una frazione 1/3 e, in sua sostituzione, è corrisposta un'indennità di
pernottamento in cifra fissa (attualmente di € 0,26). Per i servizi effettuati
in occasione di gite turistiche per le quali sia convenzionato il trattamento
del personale viaggiante parificato al trattamento dei turisti, purché questo
sia normale, l'azienda corrisponde, in sostituzione dell'indennità di
trasferta, un'indennità in cifra fissa per ogni pasto (attualmente di € 0,52).
Per il CCNL noleggio autobus, l'indennità di trasferta, disciplinata dal CCNL 3
luglio 1996, è determinata in cifra fissa distinta per il territorio nazionale
e per l'estero, si consulti art. 19 C.C.N.L. noleggio autobus con conducente 3
luglio 1996. Voce correlata: Regime
fiscale indennità di trasferta.
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INDENNITA' DI TRASFERTA
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INDENNITA' DI PERNOTTAMENTO
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