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Per il CCNL autoferrotranvieri trova applicazione l'art. 20/B, CCNL 23.7.1976, Testo coordinato, art. 26, pag. 76. Per il personale impiegatizio, compete: a) il rimborso delle spese di viaggio in prima classe; b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata della trasferta obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, purché siano autorizzate e comprovate; d) un'indennità di trasferta pari al 30% di 1/25 della retribuzione tabellare. Per il personale viaggiante l'indennità di trasferta è dovuta 1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale. Sono considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore, nonché i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per più settimane e che non consentono al lavoratore nell'ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle stesse località; 2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere; 3) al personale viaggiante che effettui l'intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 chilometri, calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea è costituita da più atti di concessione; 4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestare la sua opera fuori residenza. La trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 quando l'assenza, limitatamente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore ma superiore a 4, purché detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè tra le ore 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19,00 e le 22 per il secondo pasto. L'assenza dalla residenza è calcolata dall'orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso. L'indennità di trasferta è composta di tre frazioni di importo uguale: nella misura intera per assenza dalla residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24; nella misura di due frazioni (2/3) per assenza dalla residenza superiore a ore 14 e fino a ore 21; nella misura di una frazione (1/3) per assenza dalla residenza superiore a ore 7 e fino a ore 14. Gli importi sono determinati da specifici Accordi nazionali in cifra fissa. Per il pernottamento: qualora il personale usufruisca di un idoneo alloggio assicuratogli dall'azienda, l'indennità di trasferta è ridotta di una frazione 1/3 e, in sua sostituzione, è corrisposta un'indennità di pernottamento in cifra fissa (attualmente di € 0,26). Per i servizi effettuati in occasione di gite turistiche per le quali sia convenzionato il trattamento del personale viaggiante parificato al trattamento dei turisti, purché questo sia normale, l'azienda corrisponde, in sostituzione dell'indennità di trasferta, un'indennità in cifra fissa per ogni pasto (attualmente di € 0,52). Per il CCNL noleggio autobus, l'indennità di trasferta, disciplinata dal CCNL 3 luglio 1996, è determinata in cifra fissa distinta per il territorio nazionale e per l'estero, si consulti art. 19 C.C.N.L. noleggio autobus con conducente 3 luglio 1996.  Voce correlata: Regime fiscale indennità di trasferta.

 

INDENNITA' DI TRASFERTA
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INDENNITA' DI PERNOTTAMENTO





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