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L'art. 36, legge 300/1970, dispone che nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi statali a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attenenti all'esecuzione di opere pubbliche deve essere inserita una clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Si tratta della cosiddetta clausola sociale di cui la Corte Costituzionale con sentenza n. 226 del 19 giugno 1998, sancisce l'obbligo di inserimento alle concessioni di pubblico servizio. Quanto agli autoferrotranvieri, l'art. 7, Accordo nazionale 18.11.2004, Testo coordinato, art. 62, pag. 115,  prevede l'estensione dei principi di cui all'art. 26, regolamento allegato A), R.D. 148/1931, in quanto applicabile, a tutte le ipotesi di trasferimento di personale, compreso quello conseguente all'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi. Ivi è stabilito il mantenimento al personale interessato del trattamento precedentemente goduto, garantendo, al momento del subentro, l'applicazione dei contratti in essere, e fatta salva la successiva armonizzazione mediante accordo aziendale degli eventuali trattamenti economici e normativi differenziati.

CLAUSOLA SOCIALE





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