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L'art. 36, legge 300/1970,
dispone che nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi
delle vigenti leggi statali a favore di imprenditori che esercitano
professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto
attenenti all'esecuzione di opere pubbliche deve essere inserita una clausola
esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario appaltatore di applicare o
di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della
categoria e della zona. Si tratta della cosiddetta clausola sociale di cui la
Corte Costituzionale con sentenza n. 226 del 19 giugno 1998, sancisce l'obbligo
di inserimento alle concessioni di pubblico servizio. Quanto agli
autoferrotranvieri, l'art. 7, Accordo nazionale 18.11.2004, Testo coordinato,
art. 62, pag. 115, prevede l'estensione
dei principi di cui all'art. 26, regolamento allegato A), R.D. 148/1931, in
quanto applicabile, a tutte le ipotesi di trasferimento di personale, compreso
quello conseguente all'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei
servizi. Ivi è stabilito il mantenimento al personale interessato del
trattamento precedentemente goduto, garantendo, al momento del subentro,
l'applicazione dei contratti in essere, e fatta salva la successiva
armonizzazione mediante accordo aziendale degli eventuali trattamenti economici
e normativi differenziati.
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CLAUSOLA SOCIALE
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