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La locuzione tradotta
letteralmente significa (solo) per la persona ed è usata per indicare qualsiasi
cosa non direttamente rivolta alla comunità o ad un gruppo, ma solo ad una
persona ben precisa o ad una determinata categoria di persone. In genere
l'assegno ad personam è pari alla differenza tra la retribuzione in godimento
nella posizione di provenienza e quella concordata a seguito di un diverso
inquadramento tabellare alla firma dell'Accordo. Ha lo scopo di evitare la
diminutio in pejus della retribuzione complessiva del lavoratore. Nel CCNL
autoferrotranvieri, tale elemento fa parte della Struttura della retribuzione,
Testo coordinato, art. 16, pag. 66. Alla lettera j), art. 16, figurano gli
assegni ad personam eventualmente spettanti in base a norme di legge, di
regolamento o di accordo e trattamenti ad personam eventualmente corrisposti a
livello aziendale a seguito della riclassificazione degli istituti salariali
aziendali, nella prospettiva di realizzarne una semplificazione ed una
razionalizzazione (richiamato art. 16, punto 2).
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ASSEGNI AD PERONAM
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