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Ai sensi dell'art. 2120 c.c. il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 per cento sul Trattameno di fine rapporto cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, debitamente documentato. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro è detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Per il CCNL autoferrotranvieri, si consulti, Testo coordinato, art. 32, pag. 81.

ANTICIPAZIONI DEL   TFR





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