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Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50, ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1998, un'imposta addizionale all'IRPEF (ora: IRE) che i contribuenti sono tenuti a versare alle regioni. L'addizionale regionale segue le regole di prelievo dell'IRE ordinaria. Dal 1° gennaio 2000 l'aliquota è stata elevata allo 0,90%. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta e/o prevedere aliquote differenziate in funzione degli scaglioni di reddito o della tipologia dei contribuenti. L'addizionale regionale è in generale determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta L'addizionale regionale non è dovuta per i redditi soggetti a tassazione separata. Per i lavoratori dipendenti ed assimilati, l'importo dell'addizionale è trattenuto dal sostituto d'imposta, sugli emolumenti da corrispondere, a partire dal periodo di paga successivo a quello d'effettuazione delle operazioni di conguaglio con un massimo di 11 rate costanti e comunque non oltre il periodo di paga relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In pratica, ove il conguaglio sia effettuato a dicembre dell'anno n, l'addizionale regionale relativa l'anno n sarà trattenute in 11 rate da gennaio a novembre dell'anno n + 1; se il conguaglio è invece effettuato nel mese di gennaio o febbraio le rate saranno rispettivamente 10 o 9. In caso di risoluzione del rapporto, prima del mese di novembre, l'importo residuo dell'addizionale regionale è trattenuto in unica soluzione unitamente a quanto dovuto per l'anno in corso nel periodo di paga in cui è effettuato il conguaglio. Gli aumenti delle addizionali regionali deliberati dopo il 29 settembre 2002 sono stati sospesi.

ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE






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