Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Art. 95 (Carta provvisoria di circolazione ed estratto della carta di circolazione) 1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni. 2. [L'estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall'ufficio dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità previste all'art. 92] (Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105). 3. [In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta] (Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105). 4. [L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e alla legge 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di trenta giorni] (Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105). 5. [Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione] (Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105). 6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quattrocentottantaquattromilaottocento. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaseimilatrecentosessanta a lire centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta.