Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Art. 86 (Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi) 1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore. 2. Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento. Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta di circolazione e della confisca del veicolo, ai sensi delle disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. 3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quattrocentottantaquattromilaottocento. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.