Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Art. 85 (Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone) 1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. 2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: - le motocarrozzette; - le autovetture; - gli autobus; - i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; - i veicoli a trazione animale. 3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio. 4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento e, se si tratta di autobus, da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.