Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Art. 77 (Controlli di conformitā al tipo omologato) 1. Il Ministero dei trasporti ha facoltā di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformitā al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformitā. Ha facoltā, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformitā al tipo omologato. 2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalitā per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione. 3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato č soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilioneduecentododicimila a lire quattromilioniottocentoquarantottomila. 4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.