Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Art. 64 (Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte) 1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato. 2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento.