Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Art. 51 (Slitte) 1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale. 2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaseimilatrecentosessanta a lire centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta.