Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Art. 50 (Velocipedi) 1. I velocipedi sono i veicoli con due o pił ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. 2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.