Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Art. 49 (Veicoli a trazione animale) 1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o pił animali e si distinguono in: a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole. 2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.