Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Art. 26 (Competenza per le autorizzazioni e le concessioni) 1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformitā alle relative convenzioni; l'eventuale delega č comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale. 2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformitā alle relative convenzioni. 3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni č di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessitā e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.