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ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

E DIVIETI DI DIVULGAZIONE


L'esercizio del diritto d'accesso agli atti amministrativi disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato innovato con la legge 15/2005, che, recependo una serie di pronunce giurisprudenziali, ha completamente riscritto l'art. 22, legge 241/1990. Il diritto concerne un principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Esso si esplica sul documento amministrativo, definito nell'art. 22, comma 1, lett. d), legge 15/2005, ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto d'atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Da tale definizione si desume che il documento può essere stato prodotto dalla pubblica amministrazione destinataria dell'istanza ma anche da questa semplicemente posseduto, purché riguardi un'attività di pubblico interesse. Oggetto dell'istanza possono essere tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni, anche quelli disciplinati dal diritto privato, ciò in quanto l'espressione pubblica amministrazione, in questo contesto sta ad indicare sia i soggetti pubblici sia quelli privati che, però, svolgono attività di pubblico interesse, com'è il caso delle imprese che esercitano pubblici servizi di trasporto. Il diritto d'accesso ha una portata generale in quanto si estende oltre che agli atti facenti parte del documento di cui si chiede l'ostensione anche agli atti procedimentali secondari, a meno che l'ente non adduca motivazioni tali - salvaguardia della riservatezza dell'amministrazione o d'altri soggetti o per ragioni che attengano alla speditezza e al buon andamento dell'amministrazione - da non permettere l'ostensione. Solitamente, è operata una distinzione tra atti di diritto privato, formati o detenuti dalla Pubblica Amministrazione. nell'esercizio di funzioni che hanno come obiettivo il soddisfacimento degli interessi della collettività, e atti dei privati sic et simpliciter. Gli atti relativi alla prima categoria rientrano nel novero di quegli atti soggetti all'esercizio del diritto d'accesso, i secondi atti sono ostensibili dalla Pubblica Amministrazione solo qualora si siano rivelati incidenti in merito alla decisione adottata dalla stessa. Il soggetto definito dalla normativa sul trattamento dei dati personali interessato può esercitare il  diritto d'accesso riguardo agli atti che lo riguardino anche se non sono assurti a livello di documenti. L'autonomia del diritto d'accesso, però, non è assoluta e quindi non è avulsa dall'esistenza di bisogni seri e dimostrati dal cittadino istante. Nel valutare la consistenza della richiesta d'accesso non si può prescindere dall'esigenza di un bisogno, individuale o collettivo, che l'ordinamento generale riconosce e garantisce. Pertanto, la legittimazione all'accesso, per un verso, è strumentale all'acquisizione della conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva d'atti o comportamenti; e, per altro verso, essa non implica alcun potere esplorativo e di vigilanza, da intendersi come diritto all'acquisizione conoscitiva d'atti o comportamenti. Si consulti, DPR 12 aprile 2006, n.184, relativo al Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

 










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